OLI – OCEAN LITERACY ITALIA
Associazione senza scopo di lucro
STATUTO
CAPO I – DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 1 Costituzione, denominazione e sede
È costituita l’associazione denominata “OLI – Ocean Literacy Italia”, con sede legale in Milano.
Art. 2 Durata
L’Associazione ha durata illimitata.
Art. 3 Scopi
- L’Associazione non ha scopo di lucro e si propone di diffondere e interpretare rispetto alla realtà italiana i princìpi essenziali e i concetti fondamentali dell’Ocean Literacy, come elaborati a livello internazionale e contenuti in “Ocean Literacy: The Essential Principles of Ocean Sciences K-12” (2004), che è allegato al presente Statuto e ne costituisce parte integrante. L’Associazione promuove la diffusione di tali principi essenziali e concetti fondamentali tra ricercatori, educatori, società civile e soggetti economici e istituzionali, anche attraverso la collaborazione con reti nazionali e internazionali.
- L’Associazione, inoltre, si propone di diffondere e accrescere la consapevolezza dell’importanza sociale, economica, culturale e ambientale dell’oceano e dell’ambiente marino in generale, fornendo strumenti utili alle istituzioni pubbliche e private nel prendere decisioni responsabili e sostenibili per la tutela dell’oceano e dell’ambiente marino in generale, nonché per l’utilizzo e la valorizzazione delle relative risorse.
- L’Associazione è apartitica e persegue i suoi scopi tutelando la propria autonomia e indipendenza.
Art. 4 Attività
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione sottopone annualmente all’approvazione dell’Assemblea ordinaria dei Soci il documento di programmazione contenente le linee d’azione per il perseguimento degli scopi di cui all’Art. 3.1 e 3.2, unitamente al documento di bilancio.
Art. 5 Rapporti esterni
Per il perseguimento degli scopi statutari, l’Associazione può aderire ad altre associazioni, stipulare accordi, intese, protocolli e convenzioni con organizzazioni ed enti pubblici o privati, patrocinare ovvero finanziare attività esterne e/o progetti e ricevere incarichi per la gestione di progetti e/o iniziative diverse, purché conformi agli scopi statutari.
Art. 6 Logo e identità grafica
- L’Associazione è contraddistinta da un logo e da un’identità grafica, che i Soci possono utilizzare rispettando le modalità prescritte dal Consiglio Direttivo e su autorizzazione del Presidente.
- Nei casi di utilizzo del logo o dell’identità grafica dell’Associazione per fini personali, commerciali o comunque estranei agli scopi statutari, il Consiglio Direttivo revoca la relativa autorizzazione.
- La perdita della qualità di Socio comporta automaticamente la revoca dell’autorizzazione all’utilizzo del logo e dell’identità grafica dell’Associazione.
CAPO II – DEGLI ASSOCIATI
Art. 7 Adesione
- I Soci si dividono in Soci ordinari e Soci sostenitori.
- I Soci ordinari possono essere persone fisiche o giuridiche ed enti o soggetti pubblici o privati. Essi presentano domanda di adesione in qualità di Socio ordinario per iscritto all’indirizzo di posta elettronica dell’Associazione. La domanda deve essere motivata e accompagnata dall’accettazione senza riserve dello Statuto dell’Associazione. Sulle domande di adesione decide il Consiglio Direttivo.
- La quota sociale deve essere versata dal nuovo Socio ordinario al ricevimento dell’accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo.
- La domanda di adesione da parte di persone giuridiche, pubbliche o private, deve indicare il delegato e un suo sostituto ai fini della partecipazione all’Assemblea dei Soci.
- I Soci sostenitori sono nominati annualmente dal Consiglio Direttivo su loro domanda, motivata e accompagnata dall’accettazione senza riserve dello Statuto dell’Associazione, in considerazione del loro maggiore contributo economico a sostegno delle iniziative e delle attività dell’Associazione.
Art. 8 Doveri e diritti dei Soci
- I Soci si obbligano a contribuire al conseguimento degli scopi statutari dell’Associazione in conformità ai documenti di programmazione e alle linee d’azione approvate dall’Assemblea.
- La qualità di Socio dà diritto di partecipare a tutte le attività dell’Associazione nei modi stabiliti dal presente Statuto.
Art. 9 Quota sociale e contributi
- I Soci Ordinari si obbligano a versare all’Associazione una quota sociale annua nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e rese pubbliche sul sito dell’Associazione.
- La quota sociale deve intendersi riferita all’anno solare e non è frazionabile nel caso di adesione in corso d’esercizio. Il rinnovo della quota associativa deve essere versata ogni anno entro il 31 gennaio.
- I contributi effettuati a qualsiasi titolo debbono intendersi a fondo perduto; essi non sono rivalutabili né ripetibili in nessun caso; non creano diritto di partecipazione né quote indivise; e non sono trasmissibili a terzi a nessun titolo.
Art. 10 Cessazione della qualità di Associato
- Il Socio perde tale qualifica:
- a) per recesso;
- b) per attività in contrasto con gli scopi statutari, ovvero per altri gravi motivi ex art. 24, comma 3, c.c., previa deliberazione dell’Assemblea.
- La cessazione dalla qualifica di Socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato a qualsiasi titolo.
- Il recesso dall’Associazione deve essere comunicata al consiglio direttivo all’indirizzo di posta elettronica dell’Associazione.
CAPO III – DELL’ORGANIZZAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 11 Organi dell’Associazione
- Sono organi dell’Associazione:
- a) l’Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.
- Tutte le cariche debbono intendersi a titolo gratuito.
Art. 12 Assemblea dei Soci
- L’Assemblea è costituita dai Soci, ovvero dai rappresentanti designati da ciascun Socio, che siano in regola con il versamento della quota sociale.
- Ciascun Socio ha diritto a un solo voto.
- L’Assemblea è presieduta dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza o altro impedimento, dal Vicepresidente.
- L’Assemblea dei Soci è ordinaria o straordinaria.
Art. 13 Convocazione dell’Assemblea
- L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l’anno entro il 31 marzo.
- Le Assemblee straordinarie sono convocate ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno, ovvero quando un decimo degli Associati ne faccia espressa richiesta mediante avviso scritto – anche a mezzo di posta elettronica con notifica di avvenuta ricezione – inviato a ciascun Socio almeno quindici giorni prima dell’adunanza.
- Nell’avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l’ora, il luogo e l’elenco degli argomenti da trattare. La partecipazione alle assemblee può essere consentita di volta in volta anche tramite piattaforme per la partecipazione da remoto.
Art. 14 Deliberazioni dell’Assemblea
- L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando sia presente almeno la metà dei Soci. Essa delibera a maggioranza dei voti. Ogni Socio ha diritto a un voto e può rappresentare non più di due Soci mediante delega scritta.
- L’incarico di Segretario verbalizzante è affidato a uno dei Soci presenti, su nomina diretta del Presidente. Qualora risulti che l’Assemblea non si sia regolarmente costituita, viene indetta una seconda convocazione, nella quale l’Assemblea delibera validamente qualunque sia il numero dei presenti. Sono riservate alla competenza dell’Assemblea ordinaria:
- a) l’elezione del Presidente, del Vicepresidente e dei componenti del Consiglio Direttivo;
- b) l’elezione dei componenti del Collegio dei Revisori;
- c) l’approvazione delle linee d’azione proposte annualmente dal Consiglio Direttivo, in conformità all’Art. 4 del presente Statuto;
- d) l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- e) l’accettazione di contributi straordinari, lasciti e liberalità;
- f) in generale, le deliberazioni su ogni questione o argomento che vengano sottoposti alla sua attenzione e che rientrino negli scopi statutari.
- L’Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti almeno il 20% dei Soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni Socio ha diritto a un voto e può rappresentare non più di un Socio mediante delega scritta. Sono riservati all’Assemblea straordinaria:
- a) l’approvazione delle modifiche dell’Atto costitutivo e dello Statuto;
- b) lo scioglimento anticipato dell’Associazione e la conseguente destinazione dei fondi residui. Le deliberazioni che riguardano lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio sono prese con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.
- c) l’esclusione del Socio;
- d) l’azione di responsabilità contro i componenti del Consiglio Direttivo;
Art. 15 Consiglio Direttivo
I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dall’Assemblea ordinaria tra i Soci con diritto di voto ed è composto dal Presidente e da almeno quattro consiglieri. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza o altro impedimento, dal Vicepresidente.
Art. 16 Presidente e Vicepresidente
1.Il Presidente è eletto tra i Soci dall’Assemblea ordinaria e resta in carica tre anni. Egli fa parte di diritto del Consiglio Direttivo e ha la legale rappresentanza dell’Associazione. Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo e dà esecuzione alle delibere di tale organo e dell’Assemblea.
- Il Vicepresidente è eletto tra i Soci dall’Assemblea ordinaria e resta in carica tre anni. Egli coadiuva il Presidente e ne fa le veci nel caso di suo impedimento. Il Presidente può conferire procure speciali al Vicepresidente per il compimento di determinati atti.
Art. 17 Convocazioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è convocato, in presenza o da remoto (purché sia possibile al presidente accertare l’identità dei partecipanti e, al Segretario, redigere il verbale della riunione), ogni qualvolta il Presidente o il Vicepresidente ne facciano richiesta mediante avviso scritto – anche a mezzo di posta elettronica con conferma di ricezione e eventuale partecipazione – inviato a ciascun componente almeno 7 giorni prima dell’adunanza. Nell’avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l’ora e il luogo dell’adunanza e l’elenco degli argomenti da trattare.
Art. 18 Deliberazioni del Consiglio direttivo
- Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo devono essere presenti almeno tre componenti. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente. L’incarico di Segretario verbalizzante è affidato a uno dei consiglieri, su nomina diretta del Presidente. Il Consiglio Direttivo:
- a) accetta le domande di adesione all’Associazione;
- b) propone annualmente all’Assemblea il piano delle attività di cui al precedente Art. 4;
- c) può nominare uno o più consulenti dei quali definisce ruoli, mansioni, deleghe ed eventuale compenso;
- d) designa un Comitato Scientifico cui assegnare l’incarico di redigere pareri e proposte o di farsi genericamente assistere;
- e) compie gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, conformemente alle linee d’azione deliberate dall’Assemblea;
- f) predispone la proposta di bilancio preventivo e consuntivo;
- g) propone all’Assemblea eventuali modifiche statutarie;
- h) decide in ordine alle modalità di utilizzo del logo e identità grafica dell’Associazione;
- i) propone all’Assemblea l’accettazione di contributi straordinari, lasciti e liberalità;
- l) può designare Gruppi di lavoro per lo svolgimento di specifiche attività e la preparazione di un resoconto annuale, da presentare all’Assemblea ordinaria.
- m) delibera sulla costituzione di uffici operativi
- n) riconosce l’esistenza dei Gruppi Operativi Territoriali
- Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei suoi poteri a uno dei suoi componenti ovvero, per il tramite del Presidente e limitatamente a determinati atti, anche a soggetti terzi.
Art. 19 Pubblicità delle deliberazioni e dei verbali
I verbali del Consiglio Direttivo e le deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo debbono essere rese note a tutti i Soci con modalità decise dal consiglio direttivo.
Art. 20 Gruppi Operativi Territoriali
Le attività dell’Associazione vengono coordinate a livello locale attraverso l’istituzione di Gruppi Operativi Territoriali (GOT) riconosciuti dal consiglio direttivo. La partecipazione ai (GOT) è su base volontaria. Ogni GOT identifica a maggioranza un Referente con durata di un anno. I Referenti di ciascun GOT si relazionano direttamente con il Consiglio Direttivo per il coordinamento delle attività; sono responsabili delle comunicazioni all’interno del GOT; facilitano lo svolgimento delle attività del GOT; e preparano un resoconto annuale sulle attività del GOT da presentare all’Assemblea ordinaria.
CAPO IV – DEL PATRIMONIO E DELLE ENTRATE DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 21 Patrimonio ed entrate
- Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
- a) dai beni mobili e immobili di sua proprietà;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali donazioni, erogazioni e lasciti, in denaro o in natura.
- Le entrate dell’Associazione sono costituite:
- a) dalle quote sociali annue dei Soci ordinari di cui all’Art. 9;
- b) da eventuali contributi straordinari volontari dei Soci ordinari e sostenitori;
- c) da contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche;
- d) da contributi di organismi internazionali;
- e) dalle rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’Associazione a qualunque titolo;
- f) dalle entrate derivanti da attività commerciali marginali e comunque conformi agli scopi statutari;
- g) da fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
- h) da ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato a incrementare il patrimonio dell’Associazione.
- Con il patrimonio, l’Associazione provvede alle spese ordinarie di funzionamento e al finanziamento delle iniziative approvate dall’Assemblea che non abbiano fonte autonoma di sostentamento economico.
- L’Associazione non può distribuire ai Soci, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.
Art. 22 Amministrazione del patrimonio e bilanci
L’Associazione, non avendo scopo di lucro, deve destinare al finanziamento, diretto o indiretto, di iniziative congrue alle finalità statutarie fino al novanta per cento (90%) dei propri proventi, previa deduzione degli investimenti e delle spese di funzionamento. In caso d’incapacità di spesa, le risorse eccedenti potranno essere attribuite all’attività dell’anno successivo.
Art. 23 Destinazione del patrimonio in caso di scioglimento anticipato
In caso di scioglimento anticipato dell’Associazione, il patrimonio residuo sarà destinato, previa delibera dell’Assemblea straordinaria, a soggetti con finalità analoghe.
Art. 24 Controversie
Per ogni controversia derivante dall’applicazione o dall’interpretazione del presente Statuto è competente il Foro in cui l’associazione ha la sua sede legale
Art. 25 Norma transitoria
Dall’atto della sua costituzione e fino alla convocazione della prima seduta dell’Assemblea Ordinaria, la presente associazione regolerà la propria attività ad interim secondo modalità di volta in volta valutate e approvate dai soci fondatori.